1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subìto, in conformità a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.
a) per «termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;
b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;
c) per «irradiato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;
d) per «oliato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto permeazione di fratture o di fessure con olio o con altri liquidi oleosi senza aggiunta di coloranti;
e) per «oliato con aggiunta di coloranti», si intende un materiale gemmologico che ha subìto permeazione di fratture o di fessure con olio o con altri liquidi oleosi con aggiunta di coloranti;
f) per «otturato o infiltrato», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;
g) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;
h) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;
i) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;
l) per «depurato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto la
m) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura.
3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato nella maniera più chiara, breve ed esplicita.